Regimi fiscali per psicologi: guida chiara e aggiornata

Gli psicologi che esercitano la libera professione possono inquadrare la propria attività in due principali regimi fiscali: il regime forfettario e il regime semplificato.


Il regime forfettario: caratteristiche e vantaggi


Lo psicologo può accedere al regime forfettario se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014, con successive modifiche.


Questo regime offre numerosi vantaggi amministrativi e fiscali, tra cui:


Il reddito imponibile nel forfettario si determina in modo “a forfait”: viene, cioè, calcolato applicando un coefficiente di redditività ai compensi percepiti. Per lo psicologo tale coefficiente è pari al 78%, sul quale si applica l’imposta sostitutiva, dedotti i contributi previdenziali versati (metodo della deduzione "per cassa").

Esempio pratico: se uno psicologo incassa 20.000 €, il reddito imponibile sarà 20.000 € × 78% = 15.600 €, da cui si deducono i contributi versati, prima di applicare l’imposta del 5% o 15%.


Il regime semplificato: quando si applica


Chi non può o non vuole aderire al forfettario, può optare per il regime semplificato, che prevede un sistema di tassazione ordinario:


Fatturazione e adempimenti per psicologi


Obblighi fiscali


Indipendentemente dal regime fiscale, gli psicologi devono tenere conto di alcuni obblighi generali:


Voci obbligatorie da inserire in fattura


Ogni fattura deve riportare:

"Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, come modificata dalle Leggi 208/2015 e 145/2018."

In caso di opposizione all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, occorre aggiungere la dicitura:

“Opposizione alla trasmissione al Sistema TS del codice fiscale del paziente ai sensi dell’art. 3 D.M. 31/07/2015 e ss.mm.ii.”


Regime semplificato: diciture aggiuntive


Se il terapeuta è in regime semplificato ed eroga una prestazione sanitaria, va inserita anche la dicitura:

“Esente IVA ai sensi dell’art. 10 n.18 del DPR 633/72”

Inoltre, in questo regime, occorre indicare la ritenuta d’acconto del 20% solo qualora si fatturi a soggetti non privati.


Fatturazione elettronica: obblighi per psicologi


Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo si estende anche a chi ha incassato meno. Resta comunque vietata la fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche, per ragioni di privacy.

Fattura cumulativa: quando è possibile?

La fattura cumulativa può essere emessa:

L’importante è che la fattura venga emessa alla data del pagamento o al termine della prestazione, se precedente.


IVA e psicologi: cosa cambia in base alla prestazione



Contributo ENPAP: come funziona?


Il contributo ENPAP del 2% va calcolato sull’imponibile della prestazione e indicato in fattura.

Due metodi di calcolo:


Fattura per CTP – Consulente Tecnico di Parte


Lo psicologo può essere nominato CTP in un procedimento legale, svolgendo attività di consulenza tecnica.

In tal caso, la prestazione è non sanitaria e la fattura deve includere:

 

Che cos'è una fattura sanitaria?


È la fattura che viene emessa quando la prestazione rientra tra le attività sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.
Sono considerate sanitarie, ad esempio:


Queste prestazioni non sono soggette a IVA, né a ritenuta d’acconto.

 

Informazioni importanti


È fondamentale analizzare con attenzione la convenienza fiscale nella scelta del regime più adatto, verificando i requisiti necessari per l’accesso e la permanenza, e strutturando correttamente fin dall’inizio la propria posizione fiscale.
Lo Studio è a disposizione per offrire una consulenza personalizzata, sia in presenza che da remoto, con l’obiettivo di individuare insieme la strategia più vantaggiosa e sostenibile nel tempo.


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